Taniche carburante: regole, omologazioni e normative - Motori.it

2023-01-05 15:51:49 By : Mr. jieming Wang

Quanto carburante si può trasportare, oltre a quello contenuto nel serbatoio? E come devono essere costruite le taniche? Quali sanzioni si applicano? Ecco tutte le risposte secondo la legge.

Una delle domande che più di un automobilista si sarà posto, nei drammatici mesi del lockdown del 2020 in cui si temeva la chiusura dei distributori, e in tempi più recenti in ordine ai continui (e ingiustificati) aumenti dei prezzi “alla pompa” che solamente un intervento del Governo ha in parte “calmato”, è se si può avere una piccola scorta personale di carburante, da utilizzare nel caso in cui rifornirsi alla stazione di servizio diventi impossibile.

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Ovviamente è un’ipotesi quanto mai remota: il carburante di cui si dispone va usato e non stoccato, per ovvi motivi di sicurezza. In effetti, il serbatoio stesso non è una “semplice scatola”, ma un contenitore che va costruito e montato a norma di legge, deve contenere il carburante utilizzato essenzialmente per la propulsione del veicolo al quale viene applicato, deve essere omologato a norma CE, deve superare le prove di tenuta stagna eseguite dal Costruttore, ad una pressione pari al doppio di quella relativa di servizio (e in ogni caso, almeno 1,3 bar), deve prevenire qualsiasi rischio di infiammazione del carburante; il quale, dal canto suo, non deve fuoriuscire dal tappo del serbatoio o dai sistemi di compensazione della sovrappressione, neanche se il veicolo si capovolge (si ammette solamente uno sgocciolamento).

In materia di detenzione di carburanti, la norma giuridica che ne prescrive le modalità è l’art. 168 del Codice della Strada: “Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi”: a sua volta, il comma 1 si riferisce alle “Classi indicate negli allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni”.

Le taniche fabbricate per trasportare carburanti possono essere di due tipi:

Si tratta di caratteristiche di ordine pratico: le taniche in plastica pesano meno e non presentano il rischio che con il tempo la vernice possa scrostarsi. Quelle in metallo sono più solide. Va da se che il contenitore deve essere realizzato appositamente per il trasporto di carburanti: a nessuno venga in mente di utilizzare una “semplice” bottiglia in PET, o una di quelle in plastica bianca come ad esempio quelle utilizzate per contenere varechina o detersivi!

È importante, al momento dell’acquisto di una tanica, controllare che questa sia stata prodotta secondo la normativa CE (che esige la presenza della data di fabbricazione) e in ossequio alla certificazione UN (deve esserci il codice di omologazione) per il trasporto e la conservazione di idrocarburi. Queste due attestazioni sono obbligatorie per chi deve trasportare carburanti (benzina e gasolio nella fattispecie).

Una tanica (in plastica o in metallo) provvista di omologazione deve possedere tre elementi fondamentali:

Per il riempimento delle taniche, è ovviamente opportuno avere buon senso. Bisogna, innanzitutto, evitare che una volta aperta la tanica il carburante fuoriesca (situazione potenzialmente pericolosa), e non riempire la tanica fino all’orlo, ma lasciare sempre un minimo di “spazio libero”.

Il carburante non deve scivolare all’esterno della tanica, durante la fase di riempimento (in questo caso, bisogna evitare che la pistola non deformi la chiusura della tanica) così come una volta aperto il contenitore.

La modalità di trasporto di una o più taniche (quanto è consentito portarne a bordo del veicolo, lo esaminiamo più sotto) è anch’essa un’operazione da svolgere con la massima attenzione: trattandosi di liquidi infiammabili – e del resto ci sono delle norme di legge specifiche – vale qui più che mai il detto secondo cui la prudenza non è mai troppa.

Va tenuto presente che, una volta riempita, la tanica va svuotata per intero nel serbatoio. È in effetti pericoloso (e per ovvi motivi!) lasciare del carburante residuo all’interno della tanica.

In relazione al quantitativo di carburante consentito oltre a quello contenuto nel serbatoio del veicolo, il legislatore permette un massimo di 60 litri, esclusivamente “Per uso personale, domestico, ricreativo o sportivo”. È quanto dispone (al cap. 1.1.3.3) l’ADR-Accordo europeo di regolamentazione del trasporto di merci pericolose via terra, che in Italia è stato recepito con la legge n. 1389 del 12 agosto 1962 e aggiornato nel 2015.

Se un automobilista trasporta, all’interno di taniche omologate, più dei 60 litri consentiti dalla legge, in caso di controllo da parte delle forze di polizia scatta una delle sanzioni amministrative previste dall’art. 168 CdS: nello specifico (comma 9-ter), una multa che va da 167 euro a 665 euro. Se risulta che il carburante è stato acquistato all’interno del territorio nazionale, non c’è alcuna sanzione che possa riguardare una eventuale violazione di natura fiscale.

La quantità di carburante ammessa è 10 litri: nel caso di controllo ad un posto di frontiera italiano provenendo dall’estero, oltre questo limite si ravvisa una “Detenzione per scopi commerciali”, dunque c’è il rischio di subire una incriminazione per mancato pagamento delle accise previste dalla legge (d. lgs. n. 504 del 1995).

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